La verifica inadempimenti, cos’è e come si svolge?

La verifica inadempimenti, cos’è e come si svolge?

Il servizio di verifica inadempimenti consente a tutte le amministrazioni dello Stato interessate di poter controllare, prima di versare una somma di denaro superiore a 5.000 €, se il soggetto a cui spetta ricevere di diritto l’importo assicurato, abbia o meno rispettato l’obbligazione tributaria che emerge dall’avvenuta ingiunzione di una o più cartelle esattoriali. In tal caso, l’ente pubblico interessato potrà informare l’Agenzia delle entrate Riscossione della situazione affinché si possa procedere tempestivamente all’esazione degli importi ancora da pagare.

D’altro canto, constatiamo come la recente normativa del 27/12/2017 n.205 abbia dimezzato con efficacia dal 1/03/2018, da 10.000 a 5.000 € la soglia minima di importo per la verifica inadempimenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Ma come si svolge tale servizio? E quali sono gli ultimi aggiornamenti in materia?

Scopriamolo insieme.

Verifica inadempimenti: come si svolge

Iniziamo la nostra indagine approfondita riguardo la verifica inadempimenti Equitalia premettendo che le fasi preparatorie per tali esami sono disponibili a tutte le amministrazioni dello Stato che sono, in via preventiva, censite al portale Consip da conto dell’Agenzia delle Entrate e che tale servizio permette di ottenere l’elenco di informazioni necessarie a versare o bloccare il pagamento al ricevente tramite l’audit della presenza di infrazioni commesse dal beneficiario interessato.

Prima di tutto, bisogna accedere al sito del Mercato Elettronico della PA (MEPA), dopodiché registrarsi. I titolari di diversi account, devono selezionare quello denominato “Operatore verifica”. In caso contrario, per procedere con l’operazione, dovranno fare la cosiddetta estensione delle abilitazioni sul portale “Acquisti in rete”.

Una volta fatto questo, si aprirà il “Cruscotto Operatore di verifica Inadempimenti”, a sinistra della pagina.

Dopo aver cliccato su “Servizio di verifica inadempimenti”, apparirà la pagina di verifica. Il medesimo risultato lo si otterrà cliccando sulla voce “Servizio di verifica inadempimenti” situata al centro della pagina, ma attenzione: quest’ultima può variare in base ai messaggi che la Consip decide di comunicare, pertanto consigliamo di attenersi alla barra laterale.

Bisogna ammettere che il nuovo cruscotto dell’operatore di verifica è di gran lunga più chiaro rispetto a quello precedente, giacché disponeva di collegamenti ingannevoli.

L’homepage è rimasta invariata:

Specificare se la verifica da effettuare interessa una persona fisica o un ente unitario, inserire il suo codice fiscale, il numero di fattura e la cifra da versare (se ce n’è più di una basta scrivere direttamente il totale). Arrivati a questo punto, non bisogna fare altro che cliccare su “Verifica”.

Tale schermata può essere sempre ripristinata cliccando a sinistra dal menu ad albero sulla voce “Sospensione mandati-verifica inadempienza”.

Il risultato della verifica inadempimenti

Il sistema presente all’interno del sito mostrerà il responso della verifica in modo istantaneo e lo si potrà salvare/stampare al momento o in un secondo tempo cliccando su “Sospensione mandati-stampe di riepilogo”.

Se l’esito è positivo, dunque il creditore non ha debiti, sarà possibile procedere con il pagamento. Nel caso contrario, il sistema comunicherà che il versamento è in sospeso (Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008, n.40): in meno di una settimana l’utente riceverà tutte le istruzioni per agire sul da farsi.

Se dopo 5 giorni non si hanno notizie, prima di retribuire, è necessario comunque aspettare altri 60 giorni. Così facendo, l’Agenzia delle Entrate avrà il modo e il tempo necessario per procedere all’espletamento forzato.

In tal caso il criterio degli articoli 72 e 48-bis D.P.R. n.602/73 definisce l’esazione diretta delle cifre da parte degli Agenzia delle entrate-Riscossione, a seguito del risultato positivo durante la fase di verifica. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate comunicherà la cifra che le spetta e le modalità con cui effettuare il pagamento.

Non esiste altra soluzione che versare l’importo all’ente pubblico in questione anziché al creditore.

Casi eccezionali di verifica

Nel caso in cui dovesse essere pattuito un accordo contrattuale, tramite il quale il cedente concede il diritto di credito ad un acquirente, è necessario svolgere la verifica su colui che cede il credito. Come fare? Cliccando a sinistra sulla voce “Cessione credito-verifica inadempienza” apparirà una maschera in cui le informazioni da trascrivere sono le stesse viste poc’anzi.

Per chi invece ha diversi soggetti da esaminare (cosa che accade quotidianamente nei grandi uffici), può effettuare una verifica “di massa”. Come funziona? É necessario fare un upload, ossia copiare un file di testo (txt) dal proprio PC ad internet con requisiti ben precisi. Di solito, tale documento, creato dai software gestionali per enti locali e pubbliche amministrazioni, racchiude solo codici fiscali e cifre.

Se vi è anche un solo ed unico errore, il sistema rifiuterà tutto.

Il responso non è istantaneo, pertanto anche qui bisogna attendere un tempo massimo di 5 giorni.

Infine, è possibile eseguire un download del documento di liberatoria singola o massiva per ciascun codice presente all’interno dell’elenco, nel caso in cui dalla verifica è emerso che il un soggetto in questione non è in mora.

Conclusione

Siamo giunti al termine dell’articolo di oggi. Prima di lasciarci vorremo fare una sorta di “rewind” di ciò che è stato appena detto. Dunque, ricapitolando: qualora, l’esito emerso dal sistema dovesse risultare negativo, sarà possibile pagare da subito.

Nel caso in cui il responso non dovesse essere immediato, il soggetto dovrà aspettare un tempo massimo di 5 giorni, allo scadere di tale termine potrà effettuare il pagamento (ad eccezione di motivi gravi, sconsigliamo vivamente di saldare prima di aver ricevuto una conferma inequivocabile, anche trascorsi i 5 giorni). Se (subito o nell’arco di tali giorni) il responso risulta positivo e dunque dalle verifiche fiscali è emerso che il soggetto ha delle irregolarità contributive, il pagamento verrà sospeso per un periodo di tempo pari a 60 giorni.

Dopodichè entro 2 mesi, l’Agenzia delle Entrate sarà tenuta ad informare il debitore del pignoramento e pretendere che la cifra richiesta venga corrisposta direttamente a lei.

Francesco De Simone